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P.zza Giovanni Paolo II, 10/11 - San Giuliano Terme, Italy

Regolamento

ART. 1 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il contributo associativo annuale viene versato all’Associazione entro il 30 aprile di ogni anno e la sua riscossione può avvenire anche tramite la Mandante.
Quando la riscossione avviene tramite la Mandante, il Segretario dell’Associazione comunica la misura del contributo ad ogni iscritto e detto importo diventa esigibile, in caso di mancata disdetta da parte di questi, entro 30 giorni dall’avviso.
La comunicazione non è necessaria quando non vi è modifica dell’importo della quota associativa rispetto all’esercizio precedente.
La perdita della qualifica di Iscritto per morosità non esime l’Intermediario moroso dalla corresponsione delle rate arretrate.
In caso di prima iscrizione che avvenga dopo la comunicazione di cui sopra, il richiedente dovrà allegare alla sua richiesta di iscrizione, la quota associativa.
II mancato pagamento del contributo associativo comporta la sospensione dei diritti previsti dallo Statuto, sino a quando gli stessi contributi non saranno versati.
In caso di morosità e conseguente perdita della qualifica di iscritto, decadranno tutti i benefici derivanti da convenzioni o assicurazioni collettive, alla prima scadenza utile.

ART. 2 - DELEGA

La delega è ammessa solo per l’Assemblea degli Iscritti e per le Assemblee delle Zone Territoriali
I componenti eletti negli Organi dell’Associazione non possono delegare ad altri le funzioni ricevute.
La delega rilasciata in occasione dell’Assemblea va presentata e convalidata dall’apposita Commissione di Verifica Poteri entro il termine fissato per le operazioni
di accreditamento; non sono ammissibili deleghe condizionate o che limitino in tutto o in parte le funzioni del delegato.
La delega, per essere considerata valida, deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere redatta su carta intestata dell’Agenzia del delegante o su carta bianca ma con apposizione del timbro dell’Associato;
  • indicare nome, cognome e codice agenzia del delegante e del delegato;
  • riportare timbro e firma del delegante;
  • non presentare correzioni di sorta.

ART. 3 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L’Assemblea degli Iscritti è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data fissata.
La convocazione dovrà avvenire con raccomandata o mezzo equivalente. È considerato “mezzo equivalente” anche la convocazione avvenuta a mezzo mail con
contemporanea pubblicazione della convocazione sul sito della associazione.
Nei casi di particolare gravità e/o urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.
L’ Assemblea è validamente costituita quando rispetta i requisiti previsti nello statuto all’art. 7.
È il Presidente dell’Associazione che, dopo aver verificato la regolarità dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori; come primo atto, se è prevista l’elezione di una nuova Giunta e un nuovo Presidente, invita l’Assemblea ad eleggere, su proposta della Giunta Esecutiva uscente, la Presidenza dell’Assemblea stessa, che a sua volta procede a nominare un Vice Presidente e un Segretario dell’Assemblea. In caso contrario ne assume egli stesso la Presidenza insieme agli omologhi ruoli della Giunta.
Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, dirige, disciplina, pone i tempi degli interventi, valuta l’ammissibilità delle mozioni e le sottopone al vaglio dell’Assemblea ponendole in votazione.
Propone altresì l’elezione ad alzata di mano della Commissione di Scrutinio e la Commissione per la stesura del documento finale.
Eseguite le formalità di rito, si inizia il dibattito sui vari punti all’ordine del giorno.
Gli Iscritti che intendono intervenire devono iscriversi presso la Presidenza dell’Assemblea.
La parola viene concessa nell’ordine di iscrizione.
La chiusura delle iscrizioni degli interventi viene decisa dalla Presidenza tenuto conto dello svolgimento dei lavori assembleari. Per l’Assemblea di Zona valgono le stesse disposizioni di cui sopra.

ART. 4 - MOZIONI ASSEMBLEARI

La mozione, sempre che riguardi questioni di procedura e/o di ordine del giorno, deve essere presentata per iscritto all’Ufficio di Presidenza che, dopo averne accertata l’ammissibilità, concede la parola al presentatore alla fine dell’intervento in corso, dà poi diritto di parola ad un Iscritto con diritto di voto a favore ed a uno contro e, successivamente, la pone in votazione

ART. 5 - VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

A cura dell’Ufficio di Segreteria dovrà essere redatto l’elenco generale degli Iscritti e degli Iscritti con diritto di voto all’Associazione, in regola con gli adempimenti previsti nello Statuto.
Tali elenchi dovranno essere consegnati alla Commissione Verifica Poteri prima dell’apertura dell’Assemblea e costituiranno il registro di riferimento valido per l’espletamento delle operazioni di voto.
Il Presidente dell’Assemblea, nel dichiarare aperte le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Associazione, inviterà alla presentazione delle liste.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA
L’elezione del Presidente dell’Associazione e della Giunta Esecutiva avverrà a scrutinio segreto, con presentazione di una o più liste, ognuna delle quali accompagnata da un breve programma.
I candidati devono dichiarare la propria accettazione per iscritto.
Ogni candidato può far parte di una sola lista, e non può essere componente della Commissione Scrutinio. Si possono candidare unicamente Iscritti con diritto di Voto.
Le liste e i programmi devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea e all’Assemblea, entro il termine di un’ora dall’inizio delle votazioni, a cura del capolista candidato alla carica di Presidente.
Chiusa la fase di presentazione delle liste, il Presidente dell’Assemblea invita, secondo l’ordine di presentazione, i candidati Presidenti ad illustrare nel tempo che verrà stabilito il programma e le candidature. Il candidato Presidente sarà tenuto a indicare preventivamente l’organizzazione almeno iniziale delle Commissioni che verranno definite e, laddove possibile, il ruolo che auspicherebbe venisse ricoperto da ogni candidato di Giunta, in modo da rendere edotta l’Assemblea della reale potenzialità
della squadra che andrà a rappresentare nei 3 anni successivi l’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea fissa l’orario di inizio delle operazioni di voto, tenendo in debita considerazione l’esigenza dei tempi necessari ad un adeguato dibattito congressuale.
All’apertura delle operazioni di voto ad ogni elettore sarà consegnata la scheda vidimata dal Presidente del Seggio elettorale (o altra scheda anche in modalità
elettroniche che ne rispetti gli stessi requisiti di legittimità).
Il numero dei componenti della Giunta Esecutiva è fissato in 8 unità oltre al Presidente dell’Associazione.

COMPOSIZIONE DELLA LISTA E CRITERI DI ELEZIONE
Ogni lista dovrà elencare un numero di candidati pari al numero degli eleggibili oltre al candidato Presidente e dovrà essere corredata da un breve documento
programmatico e dalla definizione dei ruoli principali (Segretario, Commissioni e relativi potenziali Responsabili).
Non sono ammesse liste di candidati che non rispecchino tale composizione.
Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto più voti; in caso di parità di preferenze, viene eletta la lista con i candidati con anzianità di mandato negli organi associativi più elevata; come anzianità di mandato si considera anche quella maturata nelle precedenti esperienze di AUT e TUA Plu.Ri. Per il calcolo dell’anzianità complessiva della lista si sommeranno le anzianità in anni – come sopra definite – di tutti i candidati.

DIMISSIONI O CESSAZIONI DI MEMBRI ELETTI
È facoltà del Presidente scegliere tra gli Iscritti con diritto di Voto il nuovo membro, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Nella scelta diretta dei nuovi membri va data per quanto possibile la priorità ai Rappresentanti Zonali, e solo in caso di indisponibilità di questi o di mancanza del profilo adatto per sostituire il membro di Giunta cessante si ricorre alla ricerca al di fuori degli Organi elettivi.
Nel caso di decadenza di un Rappresentante di Zona, la zona di sua appartenenza provvede ad una nuova elezione da tenersi entro 30 giorni dalla data di decadenza.
Nel caso di altri Organi dell’Associazione diversi dai precedenti, quando un componente elettivo lascia la carica prima della scadenza del proprio mandato viene sostituito dal successivo in graduatoria, salvo che sia diversamente disciplinato.
Tutti i componenti così nominati restano in carica per il residuo periodo di mandato.
Quando – per qualunque motivo – viene sostituita oltre la metà dei componenti eletti di un Organo dell’Associazione con componenti scelti dal Presidente, lo stesso viene considerato decaduto e si procede alla nuova elezione di tutti i suoi componenti, alla prima Assemblea successiva.
Tutte le cariche sociali decadono automaticamente con la convocazione dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, se nell’ordine del giorno ne è previsto il rinnovo. In ogni caso di cessazione, gli organi sociali restano in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi eletti.

ELEZIONI COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI
L’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene mediante presentazione da parte della Presidenza dell’Assemblea di una lista per ciascuna carica.
L’iscrizione alle liste dovrà avvenire entro il termine fissato dal Presidente dell’Assemblea e dovrà farsi di persona da parte del candidato.
Ogni candidato potrà concorrere unicamente ad una delle due cariche.
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di candidati per la formazione del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea ne darà comunicazione all’Assemblea integrando le liste.
Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre voti per gli effettivi e di due per i supplenti per entrambe le votazioni.

ART. 6 - SEGGIO ELETTORALE

La Commissione di Scrutinio nominata dall’Assemblea congressuale, è incaricata delle operazioni di voto per il rinnovo degli Organi dell’Associazione, provvede a vidimare, consegnare e raccogliere le schede occorrenti per tutte le votazioni.
Deve altresì conteggiare i voti riportati dai singoli candidati e stilare il verbale definitivo dei risultati elettorali, da consegnare al Presidente dell’Assemblea per la lettura e la proclamazione degli eletti.
In caso di modalità di svolgimento delle elezioni in video conferenza o in forma mista, come definite dall’art. 17 dello Statuto, la Commissione deve essere dotata degli strumenti necessari a svolgere in forma elettronica o mista le funzioni di cui sopra.

ART. 7 - VOTAZIONI NEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Le votazioni negli Organi dell’Associazione avvengono di norma per alzata di mano, salvo altro sistema richiesto con apposita mozione approvata a. maggioranza dei presenti.
Le delibere degli Organi dell’Associazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo le diverse disposizioni previste dal presente Statuto.

ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente Regolamento possono avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea, comprese le deleghe

ART. 9 - NORME GENERALI

Tutti gli Iscritti con diritto di Voto possono far parte degli Organi statutari dell’Associazione.
Le cariche dell’Associazione hanno la durata di tre anni.
Tutti i loro componenti mantengono la propria carica fino al termine della prima Assemblea elettiva successiva alla sua elezione.
L’Assemblea deve essere indetta e svolta entro e non oltre tre mesi dalla scadenza delle cariche medesime, salvo deroghe dettate da cause di forza maggiore votate con maggioranza di almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sono onorifiche e pertanto non è ammesso alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. Tuttavia per determinati ruoli che richiedono un significativo impegno personale di tempo
sottratto alla propria attività di Intermediari (quali ad esempio il Presidente, il Segretario, i Responsabili di Commissione…) può essere previsto un rimborso
forfetario aggiuntivo in termini di gettoni di presenza o altre forme. La definizione di quali ruoli abbiano diritto a tali rimborsi e la loro forma ed entità è demandata al
Consiglio Direttivo.
La tabella di tutti i rimborsi di cui sopra, a favore degli Organi dell’Associazione, verrà allegata annualmente in sede di presentazione del bilancio preventivo.
Per tutti gli Organi dell’Associazione sono previste una “prima” ed una “seconda” convocazione che non potranno essere fissate a meno di mezz’ora una dall’altra.
Di ogni riunione e di ogni incontro degli Organi dell’Associazione, con la Direzione della Compagnie e/o Istituzionali deve essere redatto apposito verbale da inviare alla Segreteria, che avrà cura della sua conservazione e divulgazione, per sintesi, agli iscritti.

ART. 10 - DECORRENZA

II presente Regolamento di attuazione entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA

Fino alla delibera di un Consiglio Direttivo in merito alle modalità di iscrizione differenziate per Iscritti e Iscritti con diritto di voto, e dunque alla possibilità di avere i due elenchi distinti per tutte le operazioni di voto, si conviene che ogni Delegato Assicurativo di un Iscritto all’Associazione, purché riportato negli elenchi ufficiali dellaCompagnia, abbia diritto ad un voto a condizione che l’Iscritto sia in regola con gli adempimenti verso l’Associazione.